Il consiglio Direttivo:
Presidente Beniamino David
Vice Presidente Davide Marchese
Tesoriera Luisa Grossi
Segretaria Silvia Carnevale
Consiglire Luca D'Alessandris
Consigliere Jessica Santianni
Consigliere Paola Lepizzera
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “OREAS”
Titolo I: Denominazione – Sede – Durata – Origine
Art. 1 – È costituito l'ente non lucrativo, ai sensi della legge 383/00, denominato Associazione Oreas con sede in Maranola di Formia (LT), presso i locali del Centro studi e documentazione sulla Storia e la Cultura aurunca “Angelo De Santis” dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci.
Art. 2 – La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo in uno dei Comuni del Parco Naturale dei Monti Aurunci con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti presso gli uffici competenti; spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare il trasferimento in un Comune diverso.
Art. 3 – Il sodalizio ha durata illimitata e potrà partecipare quale socio ad enti aventi scopi analoghi o affini, ed inoltre, istituire o chiudere sedi secondarie sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – L'Associazione Oreas è un libero ente indipendente, costituito nel rispetto della Costituzione Italiana e regolato a norma degli art. 14 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto Sociale e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 5 – L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico. L'Associazione nasce con l'intento di unire e rappresentare sotto un'unica associazione omogenea tutti gli associati che credono nei valori e nei principi di libertà allo scopo di valorizzare il territorio naturale protetto dei Monti Aurunci e delle aree circostanti in tutti i suoi aspetti.
Art. 6- L'associazione non ha fini di lucro e svolge attività di promozione sociale nell'interesse degli associati e della collettività allo scopo di accrescere il generale livello della qualità della vita del territorio in cui opera all'interno dei servizi offerti dal settore non profit.
Art. 7 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o avanzi di gestione, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e/o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che perseguono analoghi fini istituzionali, e/o a fini di pubblica utilità.
Titolo II: Scopi
Art. 8 – Lo spirito e la prassi dell'associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e nel rispetto dei principi etico – morali e culturali, del pluralismo, della pace, del rispetto della natura e dell'ambiente ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà, della democrazia e della partecipazione, si prefigge di realizzare i seguenti scopi:
a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
b) l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali;
c) il coordinamento e l'informazione tra gli associati;
d) la conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la salvaguardia della cultura locale e la valorizzazione delle tradizioni popolari, la valorizzazione dei prodotti tipici quali manufatti artigianali e prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici, la riscoperta della memoria antropologica;
e) la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e delle aree circostanti compresa la tutela e la valorizzazione della biodiversità;
f) l'educazione e l'informazione sulla sicurezza in montagna per la prevenzione degli incidenti nello svolgimento dell'attività escursionistica;
g) la promozione e lo sviluppo di attività di turismo rurale e scolastico;
h) la promozione e/o il coordinamento delle attività, iniziative ed eventi in genere per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, svolti dagli associati principalmente nel territorio protetto dei Monti Aurunci e zone circostanti, quali:
◦ Accompagnare singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche;
◦ Progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché di trekking escursionistici, visite guidate in luoghi di alta valenza culturale;
◦ Organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell’escursionismo, al trekking in ambiente collinare, montano e costiero, degli sport non estremi in stretto contatto con la natura, al turismo sostenibile ed ambientale, alle visite a siti d’interesse antropologico e storico, garantendo l’accompagnamento e l’assistenza di personale qualificato;
◦ Realizzare programmi e progetti di educazione e interpretazione ambientale rivolti a soggetti ed Enti Pubblici, scuole di ogni ordine e grado, associazioni, imprese e soggetti privati;
◦ Progettare e programmare attività educative nel campo della sostenibilità ambientale;
◦ Realizzazione, manutenzione e segnatura di reti sentieristiche;
◦ Collaborare con i centri di educazione ambientale del territorio provinciale ed altri, e con le istituzioni scolastiche, educative e culturali;
◦ Progettare itinerari didattici, in collaborazione con le sezioni del C.A.I. e delle scuole provinciali, per valorizzare la cultura, la storia e l’ambiente del nostro territorio;
◦ Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per i soci;
◦ Promuovere e valorizzare il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci, in collaborazione con le Provincie, le Comunità Montane, i Comuni, i Distretti Turistici, le Pro Loco, le Associazioni di figure professionali turistiche, gli altri Enti Parco e Riserve speciali, gli operatori privati del turismo, in modo da contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile, non solamente con gli accompagnamenti naturalistici ma anche con la progettazione e l’organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico-culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali di qualità, e produzione di materiale divulgativo ed informativo, allo scopo di potenziare ed ampliare la conoscenza delle risorse ed attrattive del nostro distretto turistico;
◦ La promozione, anche in collaborazione con Enti che perseguono analoghe finalità istituzionali, di iniziative di interesse per la collettività (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, mercati, esposizioni, sagre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, iniziative di solidarietà sociale, ecc...);
◦ Promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura ed il delicato equilibrio che deve presiedere all'utilizzo delle risorse da parte dell'uomo da un lato, ed i diritti del pianeta inteso come totalità di flora, fauna e ambiente climatico e geologico dall'altro;
◦ Curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico tra i quali notiziari, riviste, bollettini, guide, mappe e ogni altro materiale anche in forma digitale, come programmazione radio-tv, dvd e libri, e tramite internet, destinato a divulgare la conoscenza della natura, della montagna, dell’ambiente, dell’escursionismo;
◦ Promuovere la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali;
◦ Organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.
i) rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionale dell'accompagnamento naturalistico;
j) promuovere e partecipare alla migliore definizione dei profili professionali legati agli scopi dell'associazione con le Autorità Legislative, realizzando anche in collaborazione con terzi, corsi di formazione professionale e aggiornamento, comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio;
k) sviluppare una cultura di turismo e delle altre attività umane rispettosa dell'ambiente sia fra gli associati che nell'intera società;
l) collaborare con tutti coloro che operano nel settore del turismo ambientale escursionistico: imprese, associazioni, enti di gestione e promozione, parchi e aree protette, mezzi di comunicazione di massa;
m) sostenere la crescita sociale attraverso attività di promozione culturale diffusa, promuovendo lo sviluppo della creatività nelle varie espressioni artistiche ed espressive, proponendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
n) avanzare proposte agli enti pubblici utili agli scopi suddetti.
Art. 9 – Per realizzare tali scopi il sodalizio di avvale prevalentemente della attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, e in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10 – Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) collaborare con gli Enti Locali, partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
b) svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti e/o Società per gestire impianti, strutture ricettive e del tempo libero, ed annesse aree di verde pubblico attrezzato;
d) allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni pubbliche e di interesse per la collettività;
e) designare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi o commissioni per i quali la rappresentanza degli organi generali sia richiesta o ammessa;
f) esercitare, in via marginale, ogni altra attività per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti in materia di enti non commerciali.
Titolo III: Sezioni di Lavoro
Art. 11 – Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il sodalizio è tuttavia strutturato ed articolato in sezioni di lavoro o comitati operativi.
Art. 12 – Ogni sezione di lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Direttore nominato
direttamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Le sezioni di lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o gruppi di lavoro, senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea
sociale. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione dell'Assemblea stessa.
Titolo IV: Soci
Art. 14 – l'associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri che essendo interessati alla realizzazione della finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 15 – l'associazione si compone di un numero illimitato di soci. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.
Art. 16 – I soci possono essere:
a) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile de inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
b) Soci Operativi: le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota
stabilita dal Consiglio stesso;
c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto
normativo;
d) Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Art. 17 – Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione, partecipando alle iniziative da queste promosse nonché fruendo delle strutture disponibili e delle
attrezzature sociali.
Art. 18 – L'iscrizione all'associazione comporta:
a) l'assunzione della qualifica di socio;
b) l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto;
c) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.
Art. 19 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci fondatori e operativi regolarmente iscritti avranno diritto di voto in Assemblea, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art. 20 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.
Titolo V: Qualifica di socio
Art. 21 – La qualifica di socio si assume previa presentazione della richiesta di appartenenza all'Associazione. La domanda deve essere redatta su apposito modello. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
Art. 22 – La qualifica di socio si perde per:
a) dimissione volontaria, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale;
b) decesso del socio;
c) esclusione deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e/o alle delibere assembleari e ai regolamenti interni;
d) omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall'anno successivo a quello non versato. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote ed i contributi associativi arretrati.
Art. 23 – A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà ogni anno alla revisione della lista dei soci.
Art. 24 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione;
b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
c) la radiazione.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Tale provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere ammesso. Gli associati che
abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Titolo VI: Organi dell'Associazione
Art. 25 – Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Titolo VII: Assemblea
Art. 26 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci fondatori e operativi della medesima e si riunisce almeno una volta l'anno.
Art. 27 – Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 28 – Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile e non è ammessa delega.
Art. 29 – L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata:
a) comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante ordine del giorno della riunione, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, anche tramite posta elettronica e fax;
b) affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.
Art. 30 – L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci fondatori e operativi.
Art. 31 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del sodalizio, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Art. 32 – Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 33 – l'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) approvare il bilancio o rendiconto gestionale;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Titolo VIII: Assemblea straordinaria
Art. 34 – L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione e da devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni per presente Statuto;
c) sul trasferimento della sede legale dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato all'Art. 2;
d) sulle modifiche ed approvazione dei regolamenti interni;
e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 35 – Le Assemblee si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
Titolo IX: Consiglio Direttivo
Art. 36 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.
Art. 37 – Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà allegare all'avviso di convocazione dell'assemblea la lista dei candidati alle varia cariche. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.
Art. 38 – I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Art. 39 – Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utili il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se venissero a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Art. 40 – Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Art. 41 – Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare esso procede:
a) alla predisposizione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all'Assemblea;
b) alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
c) stabilire le norme per l'uso della sede e del materiale associativo;
d) all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
e) alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
f) alla revisione degli elenchi dei soci;
g) ad accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
h) alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
i) a deliberare sulle nomine di Direttore, così come previsto dall'Art. 12 del presente Statuto, e dei soci onorari;
j) alla stipula degli atti, ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali;
k) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Art. 42 – Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
Titolo X: Presidente
Art. 43 – Il Presidente dell'Associazione svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 44 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:
a) su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione tra i quali:
1. coadiuva il Presidente ed è il responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
2. controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
3. cura i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati;
4. dirige ed organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.
Art. 45 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata
competenza.
Art. 46 – Tutte le cariche amministrative sono gratuite nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Titolo XI: Risorse economiche
Art. 47 – L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative, rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
b) contributi di istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
c) ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d) rimborsi derivati da convenzioni;
e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materie di enti non lucrativi.
Art. 48 – Tutte le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, e non rivalutabili, ad accezione dei trasferimenti mortis causa.
Art. 49 – Il patrimonio è costituito da
a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 50 – L'Associazione dovrà impiegare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
Titolo XII: Scioglimento
Art. 51 – Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando il numero dei soci regolarmente iscritti è inferiore a tre.
Art. 52 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.
Art. 53 – Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale e/o ad altre organizzazioni che perseguono analoghe finalità istituzionali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Titolo XIII: Esercizi sociali
Art. 54 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del Rendiconto gestionale che dovrà essere presentato all'Assemblea per
l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.
Art. 55 – Il rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti deve essere depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.
Titolo XIV: Controversie
Art. 56 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del Giudice ordinario, saranno devolute alla cognizioni di un collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U. competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. Cpc per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
Titolo XV: Disposizioni generali
Art. 57 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile.
Maranola, 2 settembre 2011










